GIURISPRUDENZA

 

 

 

 



La notifica effettuata all’Amministratore di Condominio non più in carica è inesistente.

“Ritiene questo giudice che la notifica del decreto ingiuntivo fatta da […] sia inesistente e non nulla.

Invero risulta dalla documentazione depositata dal Condominio […] che nel momento in cui avvenne la notifica, l’assemblea condominiale aveva già nominato quale amministratore il geom. […] in luogo della precedente amministratrice […] e tale sostituzione era stata altresì formalizzata mediante attribuzione di un nuovo codice fiscale al condominio (docc. 1 e 8 dell’attuale istante).

La nomina dell’amministratore ha efficacia verso i terzi dal momento in cui viene adottata la deliberazione dell’assemblea (Cass. n. 14599/2012) e comunque nel caso di specie l’attribuzione del nuovo codice fiscale rendeva concretamente conoscibile alla creditrice, nel momento in cui si apprestava a notificare il decreto, chi rappresentava il condominio; pertanto non v’è dubbio che la notifica sia irregolare e che con l’ordinaria diligenza la creditrice avrebbe potuto provvedere a una notifica valida.

Nel discrimen tra nullità e inesistenza della notifica si deve considerare che con la sostituzione dell’amministratore è venuto meno ogni potere di rappresentanza dell’ente in capo alla precedente amministratrice e dunque va escluso qualunque collegamento tra chi ha ricevuto la notifica e il condominio ingiunto. Tale situazione, valida in linea generale, è tanto più eclatante nel caso di specie, in cui, sulla base dei documenti depositati dall’attuale istante, risulta che l’amministratrice sostituita non ha consegnato i documenti in suo possesso al nuovo amministratore e pare altresì possibile che vi sia stata un’amministrazione non corretta. Quindi il fatto che […] non abbia rifiutato di ricevere la notifica indicando il nuovo amministratore (come invece avrebbe dovuto fare) non può riverberarsi negativamente nei confronti del condominio, che aveva reciso ogni legame con tale società.

Per le ragioni che precedono la notifica risulta inesistente e deve dunque essere dichiarata l’inefficacia del decreto di cui si tratta, ai sensi dell’invocato art. 188 disp. att. c.p.c.” (Tribunale di Pavia 3/12/2014).

Qualora due enti condominiali si trovino a condividere la stessa utenza dell’acqua in ragione della scissione del condominio preesistente da parte di uno di essi, questo deve regolarizzare la propria posizione con il gestore.

“Il giudice […], sciogliendo la riserva di cui a verbale del 9.9.15, ritenuto che:

  • il Condominio resistente, in data 31.7.15, ha provveduto a concordare con il gestore del servizio idrico, [...], l’importo dallo stesso dovuto quale corrispettivo del servizio e ha contestualmente corrisposto le somme dovute con assegno (docc.1 e 2 del resistente);
  • la definizione del debito con il gestore fa venir meno il pericolo di sospensione della fornitura paventato dal Condominio ricorrente relativamente alla fornitura di acqua potabile per tutti i fabbricati condominiali interessati;
  • è, dunque, cessata la materia del contendere;
  • in ordine alle spese del procedimento il Condominio resistente deve essere considerato virtualmente soccombente;
  • infatti, ai sensi della normativa vigente (art.5 L. 36/94; D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33), avendo proceduto allo scioglimento dell’unico Condominio in precedenza esistente, costituendosi come Condominio autonomo, il resistente avrebbe dovuto procedere a regolarizzare la sua posizione, ottenendo l’installazione di un autonomo contatore e la costituzione di un’autonoma utenza;
  • peraltro, a fronte dello scioglimento del Condominio deliberato nel 2009, solo nel 2015 il resistente ha ottenuto il preventivo per la nuova utenza (non ancora realizzata); inoltre, come sopra visto, ha provveduto al pagamento solo dopo la notifica del ricorso in esame;
  • le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo ponendole a carico del resistente;


PQM

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il resistente Condominio […] a pagare, a titolo di spese di giudizio, al ricorrente Condominio […] € […] per esborsi ed € […] per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge” (Tribunale di Milano, 9/09/2015)

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